Si ricorda che il nuovo DPR 151/11 in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ha modificato ed in parte integrato il precedente elenco delle attività soggette a richiesta e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Tra le altre modifiche all’elenco, è stata introdotta una sostanziale novità per tutte le aziende del comparto auto, in relazione alla capienza del laboratorio di riparazione.

Prima della modifica in questione, secondo il precedente elenco del D.M. 16/02/1982, erano soggette a richiedere ed ottenere la specifica autorizzazione dei Vigili del Fuoco (CPI), solo le officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli.

Da oggi, 7 ottobre 2011, sono obbligate alle nuove procedure di prevenzione incendi per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi tutte le officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300m2“.

Le attività esistenti alla data del 7 ottobre 2011 che non erano soggette alle procedure di rilascio del CPI e che ora risultano obbligate secondo il nuovo decreto, hanno 1 anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.