La legge di conversione del D.L. 98/2011 ha ristabilito il regime dei minimi. Per i contribuenti sarà possibile seguire una delle seguenti strade alternative:
·l’applicazione (ancora per un numero limitato di anni) del regime dei superminimi con imposta sostitutiva al 5%;
· l’applicazione del regime “residuale” ma semplificato, che presenta facilitazione contabili ma la determinazione ordinaria del reddito e dell’Iva.
Per restare o entrare in questo regime c’è una precisa scadenza temporale: 5 anni che possono aumentare fino al compimento del 35° anno di età per i contribuenti più giovani.
La condizione per accedere a questo regime è l’aver iniziato una nuova attività, questa agevolazione nasce infatti per incentivare la nascita di nuove imprese.
Saranno circa 500mila i contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 che usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplificato o alla contabilità semplificata e avranno qualche vantaggio a livello di Iva.
Potranno detrarre l’Iva assolta sugli acquisti e anche recuperare l’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi allorquando l’Iva non fu detratta.
Dal 1° gennaio escono dal regime coloro che hanno iniziato l’attività prima del 31 dicembre 2007 oppure, se l’hanno iniziata dopo, non rispettano i requisiti di accesso (articolo 27, comma 2 del Dl 98/11) o infine hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011.
In materia di Iva questi contribuenti dovranno emettere regolare fattura applicando l’imposta (con aliquota del 4, 10 o 21%) abbandonando quindi la semplice ricevuta con marca da bollo. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà poi istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini di cui agli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Se invece entrerà nel regime supersemplificato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari e versandola annualmente.
I REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME DEI MINIMI:
Dal primo dell’anno chi volesse entrare nel nuovo regime dei minimi è tenuto a verificare i requisiti richiesti all’accesso al vecchio regime, tra i quali i ricavi i compensi non superiori a 30.000 euro.
Non si dev’essere avviata un’attività produttiva nel triennio precedente, né avere svolto lavoro dipendente, sono esclusi da quest’ultimo vincolo i lavoratori licenziati o in mobilità. Quando applicabile, il regime vale nell’anno di inizio dell’attività e nei 3 successivi o fino al compimento, se successivo, del 35° anno di età del contribuente.
Per quanto tempo si potrà usufruire di questo regime agevolato?
Il nuovo regime si applica nell’anno di inizio dell’attività e nei 3 anni successivi o fino al compimento, se successivo, del 35° anno di età. Se, ad esempio, un contribuente ha iniziato l’attività nel 2008, può fruire di tale regime solo per il 2012, ma se oggi ha solo 32 anni può proseguire fino al 2015. Rileva la data di effettivo inizio dell’attività e non la sola apertura della partita Iva.
E se “provengo” dai vecchi minimi?
Sarà necessario fare la rettifica dell’Iva a favore del contribuente, recuperando la quota di imposta non detratta in precedenza. Ai fini reddituali si determina una sopravvenienza attiva pari all’Iva che è stata dedotta come costo.