L’ingegnere che amministra il condominio deve pagare alla sua cassa previdenziale i contributi sul compenso ricevuto. Il prelievo si estende infatti a tutte quelle attività che richiedono le competenze tecniche della categoria. A precisarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 9076/2013, ha accolto il ricorso di Inarcassa.
La decisione non è stata semplice. Secondo alcune interpretazioni la Cassa di appartenenza ha diritto solo ai contributi sui compensi percepiti in relazione ad attività strettamente collegate a quella professionale. Per altre, invece, l’attività professionale va intesa in senso ampio.
In questa sentenza è stato decretato che il concetto di “esercizio della professione” va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; soprattutto per la professione di ingegnere, che recentemente ha assunto connotazioni ben più ampie e applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste.