L’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora, per 3 annualità consecutive, il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie. Quindi, i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dal 6.07.2011, un importo pari a € 129,00 (codice tributo 8110) a condizione che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Post correlati
Articoli Recenti
-
-
DDL SULLA SICUREZZA STRADALE9 Giu 2023
-
-
-
TUTTO IMPRESA. NUMERO 3/20235 Giu 2023