Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il protocollo 4.02.2013, n. 00017980, ha precisato che il curatore fallimentare può comunicare la propria posta elettronica certificata, in luogo dell’indirizzo Pec dell’impresa, solo in presenza di fallimento senza prosecuzione di attività (in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria).
Qualora, invece, il fallimento autorizzi l’impresa all’esercizio provvisorio dell’attività, la Pec del curatore (con il pagamento del diritto di segreteria di 10 euro) deve aggiungersi a quella dell’impresa (rilasciata gratuitamente).