Buone notizie per le Pmi italiane a ridotto impatto ambientale, infatti potranno godere di un regime agevolato per scarichi idrici e inquinamento acustico. Queste semplificazioni ambientali per le piccole medie imprese le ha apportate il dpr 227/2011, emanato in attuazione del dl 78/2010 (il decreto legge in materia di competitività).

 

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio e in vigore dal successivo giorno 18, incide sulla disciplina ordinaria contenuta nel dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») in materia di acque reflue industriali e sulla disciplina dettata dalla legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

 

“Acque industriali «come» domestiche”

Il nuovo dpr 227/2011 consente alle Pmi di ottenere il permesso allo scarico in base al più leggero iter burocratico speciale stabilito dalle regioni in attuazione del «Codice ambientale» in luogo del più severo regime ordinario (autorizzazione dietro presentazione di analitica documentazione, da rinnovare poi ogni quattro anni dietro nuova domanda presentata un anno prima della scadenza).

 

Chi può usufruire di queste semplificazioni?

Sono necessarie due condizioni. La prima è quella di avere acque reflue che rispettano comunque i limiti massimi di inquinanti previsti dall’articolo 101 del dlgs 152/2006. La seconda è quella di avere acque reflue che rientrano in almeno una delle tre categorie previste dal nuovo dpr 227/2011, ossia:

-acque reflue che prima di ogni trattamento depurativo presentano livelli inquinanti rientranti nei parametri disegnati dal nuovo dpr 227/2011;

-acque reflue che derivano da attività di servizi igienici, cucine e mense;

-acque reflue che provengono da una delle 35 attività elencate dallo stesso decreto (tra cui: alberghiere, ristorative, ricreative, turistiche, sportive, artigianali, di vendita al dettaglio, agroalimentari, ospedaliere, di intermediazione assicurativa).

Rinnovi «soft» per scarichi. Oltre ai vantaggi dell’assimilazione, le pmi titolari di scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose e non soggetti a modifiche quali/quantitative (come volume delle acque, sostanze in esse contenute) potranno ottenere il rinnovo della relativa autorizzazione presentando solo sei mesi prima della scadenza (con il dlgs 152/2006 era un anno) una semplice istanza recante, in autodichiarazione ex dpr 445/2000, i dati precisati dal nuovo dpr 227/2011.

 

Deroghe all’impatto acustico.

Le Pmi definite «a bassa rumorosità» dal nuovo dpr 227/2011, attività coincidenti in linea di massima con le tipologie produttive più sopra descritte (con l’eccezione di quelle ristorative e ricreative con impianti di diffusione sonora, qui escluse) non dovranno più presentare alle pubbliche autorità la documentazione di impatto acustico prevista dall’articolo 8 della legge 447/1995. La stessa documentazione potrà invece essere prodotta in semplice autocertificazione da parte delle pmi commerciali e artigiane che non superano comunque i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

Competenza dello Sportello unico.

E’ prevista infine la convergenza delle procedure amministrative relative alle descritte autorizzazioni in materia di acque e rumore presso lo Suap (Sportello unico per le attività produttive).