Fino al 31 agosto opera la cd. periodo di “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso.

In particolare, tale sospensione si applica per il decorso del termine, tra l’altro:
– per la proposizione del ricorso (nonchè al reclamo/mediazione) e degli appelli
– di 30 gg per la costituzione in giudizio del ricorrente (e di 60 gg per quella del resistente)
– per gli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso

Per gli avvisi bonari, al contrario, la sospensione opera dal 1/08 al 4/09, cioè per 4 giorni in più.
La sospensione feriale si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili in tale situazione per l’impugnazione.