Tra gli innumerevoli crediti d’imposta introdotti di recente nel nostro ordinamento, ricordiamo, ancora una volta, quello relativo alle commissioni sui POS.
A partire dal primo luglio dello scorso anno, infatti, è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Possono fruire del credito d’imposta tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché i ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente siano inferiore a euro 400.000.
Il credito d’imposta si applica alle commissioni “addebitate” relativamente all’incasso tramite strumenti di pagamento elettronici (carte di credito/bancomat/carte prepagate) nei confronti di “consumatori finali”.
Dunque non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.
Non rientrano, neanche, i canoni di locazione del POS.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate in base al criterio di cassa.
L’esercente/professionista riceverà, mensilmente e per via telematica, da parte del prestatore dei servizi di pagamento una comunicazione contenente sia l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici sia le informazioni relative alle commissioni addebitate nel mese di riferimento.
Tale credito verrà utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa utilizzando il codice tributo 6916: “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
L’esercente dovrà conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate.
Dal punto di vista fiscale, tale credito andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione ed in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre, peraltro, alla formazione del reddito imponibile né ai fini IRPEF/IRES né del valore della produzione ai fini IRAP.
Ricordiamo, dunque, di consegnare mensilmente al tuo consulente la comunicazione che hai ricevuto al fine di recuperare il bonus riconosciuto.
Il decreto Sostegni-bis prevede un ulteriore credito imposta a favore delle imprese che sostengono canoni di locazioni.
In particolar modo sono state individuate due fattispecie differenti:
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator Imprese, professionisti, enti non commerciali Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.
Il primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali: per tali categorie, è stata introdotta una nuova tipologia di credito imposta sulle locazioni, rivolta a coloro che abbiano ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta sulle locazioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2021 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
A differenza dei criteri di calcolo utilizzati nel passato sempre per la stessa tipologia di beneficio, il criterio non è più “mobile”, calcolato mese per mese (a differenza di imprese turistico ricettive ed agenzie viaggi, che continuano a calcolare il calo minimo del 50% per ciascun mese rispetto al mese dell’anno precedente) ma viene determinato una sola volta quale confronto della media mensile dei due periodi considerati; qualora il requisito sia soddisfatto si ha diritto al credito d’imposta per tutti i primi 5 mesi del 2021.