Il Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 prevede la possibilità per l’impresa di nominare un responsabile tecnico temporaneo in caso di assenza del titolare dell’incarico. (modifiche all’art. 3, comma 01, della Legge n. 1/1990 per l’estetica e all’art. 3, comma 5 bis, della Legge n. 174/2005 per gli acconciatori),
CHI PUÒ ESSERE NOMINATO RESPONSABILE TECNICO TEMPORANEO
L’impresa può indicare come responsabile tecnico temporaneo:
- un dipendente;
- un familiare coadiuvante;
- un collaboratore,
purché in possesso di un’esperienza professionale nel settore di riferimento non inferiore a tre anni.
In assenza di ulteriori chiarimenti normativi, il termine «collaboratore» deve essere inteso in senso sostanziale: non un soggetto esterno o occasionale, ma una persona già inserita nell’organizzazione dell’impresa e coinvolta nello svolgimento dell’attività (ad esempio socio lavoratore o altra figura operativa stabile).
REQUISITI PROFESSIONALI, IL DECRETO INTRODUCE UNA RILEVANTE SEMPLIFICAZIONE:
il responsabile tecnico temporaneo può essere individuato tra i soggetti sopra indicati in possesso della sola qualifica professionale (corso regionale biennale) e di almeno tre anni di esperienza nel settore. Non è quindi richiesta l’abilitazione completa normalmente necessaria per la nomina del responsabile tecnico.
DURATA DELLA SOSTITUZIONE
La sostituzione temporanea del responsabile tecnico è ammessa:
- fino a 30 giorni per qualsiasi motivo di assenza (ferie, permessi, impedimenti improvvisi);
- da 31 a 90 giorni esclusivamente in presenza di comprovati motivi di salute, debitamente documentati.
COMUNICAZIONI A SUAP E CAMERA DI COMMERCIO
Non è previsto alcun nuovo procedimento autorizzatorio. L’impresa è tenuta esclusivamente a effettuare una tempestiva comunicazione a:
SUAP territorialmente competente;
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
Il termine «tempestivamente» va inteso in modo ragionevole, tenendo conto dei tempi necessari all’impresa per:
- accertare l’assenza del responsabile tecnico;
- individuare il sostituto;
- predisporre la comunicazione.
In assenza di indicazioni specifiche da parte degli enti, la comunicazione può essere trasmessa anche tramite PEC, in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa.













