Con l’interpello n. 48/2011 il Ministero del Lavoro, relativamente all’attivazione delle procedure di Cassa integrazione guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali, ha precisato che il requisito occupazionale stabilito dalla legge 223/91 (più di 15 dipendenti nel semestre) costituisce presupposto indefettibile ai fini della presentazione della domanda per Cig, anche se l’azienda abbia già goduto di un precedente periodo di Cig in deroga.  Ciò che lascia perplessi è la risposta nella parte in cui si afferma che nel computo dei dipendenti deve essere incluso anche il personale occupato con contratto di inserimento. Infatti la legge 223/91, in materia di conteggio dei dipendenti, comprende nella base di computo sia gli apprendisti che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

 

Cig in deroga: a chi spetta?