Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i facsimile delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore inviate direttamente ai contribuenti o ai loro intermediari nel 2013.

 

Queste ultime sono suddivise in 16 modelli, ciascuno finalizzato a segnalare la presenza di possibili elementi di incoerenza concernenti i modelli dati presentati per il periodo d’imposta 2010-2011. Le anomalie che formano oggetto di segnalazione sono le seguenti:

– incoerenza tra rimanenze finali 2010 ed esistenze iniziali 2011;

– relative alla gestione del magazzino;

– relative ai beni strumentali;

– relativa all’incidenza dei costi residuali di gestione;

– dell’indicatore “incidenza altre componenti negative sui compensi”;

– relative alla presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, con contestuale assenza di altri addetti;

– mancata indicazione delle informazioni relative al numero di “soci o associati che prestano attività nello studio”, al numero di “ore settimanali dedicate all’attività” e al numero di “settimane di lavoro nell’anno”.

 

Le segnalazioni sono accompagnate dall’invito a correggere gli eventuali errori commessi in vista della presentazione della prossima dichiarazione. A tal fine i contribuenti potranno fornire i dovuti chiarimenti sull’anomalia segnalata utilizzato il software “Comunicazioni anomalie 2013”, il quale sarà accessibile direttamente sempre dal sito dell’Agenzia.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il facsimile dell’invito alla presentazione della comunicazione dei dati rivolto ai contribuenti che – pur avendo indicato un codice attività per il quale è previsto uno studio di settore – abbiano omesso di presentare il relativo modello. L’invito esorta a compiere una verifica circa la correttezza dei dati indicati e, quindi, a valutare la possibilità di regolarizzare l’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore presentando una dichiarazione integrativa nelle ipotesi di ravvedimento e alle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

 

Si ricorda inoltre che l’omessa presentazione del modello può comportare l’applicazione di una sanzione fissa pari a 2.065 euro, e di una sanzione maggiorata del 50% rispetto all’importo minimo e massimo previsto per la rettifica delle dichiarazioni in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore.