Mediatori marittimi, spedizionieri, agenti e rappresentanti di commercio avranno tempo fino al 30 settembre 2013 per l’aggiornamento della posizione al Registro delle Imprese e Rea. Tali adempimenti sono previsti dagli articoli 10 e 11 dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 che disciplinano le modalità di iscrizione tramite la procedura telematica ComUnica Starweb allegando il modello ARC e compilando la sezione dedicata all’aggiornamento.
Le imprese che non effettueranno l’aggiornamento non perderanno i requisiti e tantomeno non dovranno rifare l’esame. Coloro che risulteranno in regola non potranno esercitare l’attività fintanto che non presenteranno una nuova SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). In questo caso, sarà necessario “ricominciare da capo”, presentando una nuova denuncia di inizio attività con annessa dichiarazione del possesso dei requisiti, anziché la trasmissione di una semplice pratica di aggiornamento.
Per mantenere i requisiti professionali, le persone fisiche che risultavano inattive al 12 maggio 2012 possono chiedere l’iscrizione nella sezione speciale del REA entro il 30 settembre 2013 sempre tramite procedura telematica ComUnica Starweb. Trascorso tale termine i requisiti professionali si conservano comunque fino al 12 maggio 2017, ovvero per i successivi 4 anni.