Si chiarisce, circa gli adempimenti che le aziende del settore edile (artigianato ed industria) devono avviare per poter richiedere la cassa integrazione, che nei casi di proroga oltre le 13 settimane con sospensione a zero ore, si fa presente che la direzione generale dell’Inps ha chiarito, che le stesse devono necessariamente svolgere le procedure di consultazione previste dall’articolo 5 Legge 164/1975, tramite comunicazione agli organismi sindacali.
Pertanto si dovrà necessariamente nei casi di proroga di cui sopra, provvedere ad effettuare l’accordo sindacale o lo svolgimento della procedura ai sensi della richiamata Legge 164/75.
In sede di istruttoria delle domande, nelle ipotesi sopra descritte, il competente ufficio Inps di concerto con la costituita commissione, che porta in approvazione le istanze di cui sopra, avranno cura di verificare il rispetto di tali procedimenti.