L’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di applicare al ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1997 l’istituto della rateazione ed i suoi effetti. Questo implica che il contribuente non potrà congelare gli effetti benefici del ravvedimento con il pagamento della prima rata entro il termine previsto, a pena di decadenza dalla disposizione sopra citata.

E’ ammissibile un ravvedimento parziale di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Ogni rata versata dal contribuente nella misura dallo stesso stabilita, se comprensiva anche delle commisurate sanzioni ridotte ed interessi, costituisce un vero e proprio ravvedimento parziale i cui effetti saranno acquisiti a favore del contribuente.