Con la sentenza n° 1823 del 15 gennaio 2010, la Cassazione conferma il proprio orientamento nel dirimere questioni inerenti il tema del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
Nel dispositivo si evince dunque che non assumono rilievo eventuali discordanze, come nel caso di specie, tra i dati relativi al veicolo coinvolto nel sinistro – quali ad esempio il numero di telaio e motore – e la targa riportata sul contrassegno assicurativo.
Ai fini della validità del contratto assicurativo per il ristoro del danno è necessaria solo la corretta identificazione della targa, unico dato che vincola la compagnia assicurativa alla copertura dei danni ascrivibili al corrispondente veicolo, per tutto il periodo riportato sul contratto, e dunque sul contrassegno corrispondente.
fonte: professionisti24.ilsole24ore.com