Con il decreto liberalizzazioni è stata introdotta un’importante novità che ha modificato la periodicità dell’istanza di rimborso delle accise: da annuale è diventata trimestrale e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Le scadenze, nel 2012, saranno pertanto le seguenti:
- entro il 30/04/2012 per i consumi del 1° trimestre 2012;
- entro il 30/06/2012 per i consumi dell’anno 2011;
- entro il 31/07/2012 per i consumi del 2° trimestre 2012;
- entro il 31/10/2012 per i consumi del 3° trimestre 2012.
L’Agenzia delle dogane ha precisato quali devono essere i requisiti dei soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Hanno diritto all’agevolazione:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,
- n.422 e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
L’istanza può essere trasmessa telematicamente con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 ed ai trimestri come sopra indicati, ricordando che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.