Si informa che il Regolamento CE n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, con riferimento ad alcuni coloranti, impone una obbligatoria variazione (con decorrenza 20 luglio 2010) nella etichettatura degli stessi.
Vale a dire che, a partire dal 20 luglio 2010, tutti gli alimenti che contengono i coloranti di seguito elencati
– E 102 TARTRAZINA
– E 104 GIALLO DI CHINOLINA
– E 110 SUNSET YELLOW, GIALLO ARANCIO, GIALLO TRAMONTO FCF
– E 122 AZORUBINA, CARMOSINA
– E 124 PONCEAU 4R, ROSSO COCCINIGLIA A
– E 129 ROSSO ALLURA AC
dovranno riportare in etichetta (o nel cartello unico) la seguente denominazione: “denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.
La presente disposizione NON si applica:
a) agli alimenti il cui colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo;
b) alle bevande con un contenuto di alcool superiore all’1,2% in volume.
Gli alimenti presenti nel mercato o etichettati prima del 20 luglio 2010 posso essere commercializzati fino alla loro data di scadenza.
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