Si informa che il Regolamento CE n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, con riferimento ad alcuni coloranti, impone una obbligatoria variazione (con decorrenza 20 luglio 2010) nella etichettatura degli stessi.

Vale a dire che, a partire dal 20 luglio 2010, tutti gli alimenti che contengono i coloranti di seguito elencati

–    E 102 TARTRAZINA
–    E 104 GIALLO DI CHINOLINA
–    E 110 SUNSET YELLOW, GIALLO ARANCIO, GIALLO TRAMONTO FCF
–    E 122 AZORUBINA, CARMOSINA
–    E 124 PONCEAU 4R, ROSSO COCCINIGLIA A
–    E 129 ROSSO ALLURA AC

dovranno riportare in etichetta (o nel cartello unico) la seguente denominazione: “denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.

La presente disposizione NON si applica:

a)    agli alimenti il cui colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo;
b)    alle bevande con un contenuto di alcool superiore all’1,2% in volume.

Gli alimenti presenti nel mercato o etichettati prima del 20 luglio 2010 posso essere commercializzati fino alla loro data di scadenza.

 

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