L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,  relativamente ai rottami e ai metalli, il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini Iva, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini Iva in Italia.

·    Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.