NEL RAVVEDIMENTO SOLO NEI PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI A QUELLI ACCERTATI
in relazione alla riduzione di 1/3 delle sanzioni per infedele dichiarazione in presenza di infedeltà:
– che comporti uno scostamento d’imposta < al 3% di quella dichiarata e sia comunque < € 30.000
– oppure derivi da errori sulla competenza
l’Agenzia delle Entrate recentemente chiarito che tale agevolazione:
IN GENERALE: non si applica nel ravvedimento operoso (si applica solo in sede di accertamento)
IN DEROGA: risulta applicabile dai contribuenti che intendono sanare la violazione nel caso in cui:
– si tratti di una violazione già “accertata” dall’Agenzia per un altro periodo d’imposta
– in relazione alla quale sia stato emesso avviso di accertamento con l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione con l’applicazione della condizione attenuante
– e il comportamento sia stato reiterato dal contribuente per i successivi periodi d’imposta.