NEL RAVVEDIMENTO SOLO NEI PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI A QUELLI ACCERTATI

 

in relazione alla riduzione di 1/3 delle sanzioni per infedele dichiarazione in presenza di infedeltà:
– che comporti uno scostamento d’imposta < al 3% di quella dichiarata e sia comunque < € 30.000
– oppure derivi da errori sulla competenza
l’Agenzia delle Entrate recentemente chiarito che tale agevolazione:

 

IN GENERALE: non si applica nel ravvedimento operoso (si applica solo in sede di accertamento)

 
IN DEROGA: risulta applicabile dai contribuenti che intendono sanare la violazione nel caso in cui:

 

– si tratti di una violazione già “accertata” dall’Agenzia per un altro periodo d’imposta

 

– in relazione alla quale sia stato emesso avviso di accertamento con l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione con l’applicazione della condizione attenuante

 

– e il comportamento sia stato reiterato dal contribuente per i successivi periodi d’imposta.