A seguito della circolare del 15.02.2011, l’Inail precisa ulteriormente (in relazione allo sconto del 2,10% previsto per le aziende artigiane in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro e riguardante il premio Inail dovuto) che se la riduzione non è stata applicata il 16.02 ed è stato pagato l’intero premio, la riduzione sarà comunque applicata d’ufficio, in presenza dei presupposti normativi (assenza di infortuni nel biennio precedente), con conguagli a favore del datore di lavoro.
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