Arrivano i chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai principali dubbi sollevati alla recente Riforma Fornero, fornendo utili indicazioni ai professionisti del settore.

 

Ecco nei diversi ambiti le principali risposte:

Contratto a termine “acausale”

E’ possibile stipulare tale tipologia contrattuale anche se precedentemente tra le parti vi è stato un rapporto di lavoro autonomo.

 

Contratto intermittente

Secondo quanto riportato dal vademecum, diffuso ieri e relativo all’illustrazione delle novità introdotte dalla L. 92/2012, l’avvio di un contratto di lavoro intermittente dopo la conclusione di un contratto a termine potrebbe essere considerata irregolare ed essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato. E’ necessario perciò attendere il decorso del periodo cuscinetto (30 o 50 giorni) tra un precedente contratto a termine e il nuovo contratto intermittente.

 

Lavoro accessorio

Un altro aspetto chiarito dal documento è relativo alla possibilità di avviare il lavoro accessorio nei limiti economici di 2.000 euro netti, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato.

 

Associazione in partecipazione

Nell’ambito dell’associazione in partecipazione, il limite di 3 associati non si applica laddove l’associato sia un soggetto imprenditore.

 

Responsabilità solidale co.co.pro.

In tema di responsabilità solidale, dal vademecum si può evincere che il termine “lavoratori” debba essere inteso senza distinguere tra le fattispecie di lavoro subordinato e autonomo.

Al contrario, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui tale termine è riferibile esclusivamente ai lavoratori subordinati e non, ad esempio, ai collaboratori a progetto.

 

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