Per ottenere il rimborso dei crediti iva, ci sono quattro modi possibili: l’ istanza di rimborso, la compensazione, la cessione a terzi e l‘attestazione bancaria.

 

La richiesta di rimborso iva annuale o trimestrale. I crediti iva annuali possono essere chiesti a rimborso compilando il quadro VR della dichiarazione Iva, che va presentata in via telematica dal 1°febbraio dell’anno successivo a quello dichiarato e fino alla fine di settembre. L’istanza di rimborso del credito Iva relativo ai primi 3 trimestri dell’anno deve essere presentata, in via telematica (modello Iva TR), entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Se viene scelta la procedura semplificata per il pagamento del credito Iva da parte del fisco, questo dovrebbe essere pagato entro 2 mesi dalla richiesta direttamente dal concessionario della riscossione sul c/c bancario o postale comunicato dall’intestatario del conto fiscale.

 

Compensazione iva da iva o con modello F24. Anche senza la presentazione della richiesta di rimborso annuale, il credita Iva dell’anno può essere utilizzato per compensare i debiti Iva dei periodi successivi, in liquidazione, per qualunque importo. Può essere compensato in F24 per pagare l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Può essere compensato in F24 anche per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per un importo complessivo inferiore a 5mila euro annui, già dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito stesso è maturato.

 

Cessione del credito chiesto a rimborso. La cessione a terzi del credito Iva annuale (richiesto preventivamente a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio. La’tto deve obbligatoriamente contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n.103). Il creditore, ha succesivamente l’obbligo di notificare formalmente all’ufficio dell’Agenia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito. Inoltre colui che cede il credito iva annuale deve inviare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio all’ufficio iva competente territorialmente nei suoi confronti (circolare 8 luglio 1997, n.192/E).

 

Attestazione del credito già chiesto a rimborso. I contribuenti creditori d’imposta, intestatari del conto fiscale, possono richiedere all’agenzia delle Entrate di attestare la certezza del credito, oltre alla data indicativa di erogazione del rimborso. Anche in questo caso è necessario aver chiesto prima il rimborso del credito alle Entrate. L’agenzia può rilasciare anche per i crediti Iva infrannuali. Oltre all’Iva, la certificazione può riguardare i crediti per l’Irpef, l’Ires, l’Irap, le imposte sostitutive, le ritenute alla fonte, l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta sulle assicurazioni e l’imposta di bollo.

 

Fonte: il Sole 24 ore