La legge prevede la deducibilità dell’imposta regionale pagata nell’esercizio e relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti.
Occorre dunque quantificare l’importo sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, prendendo l’intera voce B.9 del conto economico, ove sono accolte, con criterio di competenza, le spese per i lavoratori: retribuzioni, oneri sociali, Tfr, indennità per altri trattamenti e spese differenti. Rilevano, in assenza peraltro di istruzioni ufficiali, anche le quote stanziate per le indennità di fine rapporto, ancorché si tratti di accantonamenti e non di costi ancora effettivamente sostenuti.
A questo importo dovrà sommarsi il costo (compensi e contributi) evidenziato alla voce B.7 per redditi assimilati al lavoro dipendente, in particolare per i co.co.co (amministratori compresi) purché non si tratti di somme rientranti nella attività professionale del percettore. Anche per gli amministratori, potranno aggiungersi eventuali importi stanziati per indennità di fine mandato. Non rilevano invece i compensi occasionali di lavoro autonomo e quelli per attività commerciali non abituali, nonché gli utili agli associati in partecipazione.