Slitta al 12 novembre la comunicazione, da parte degli operatori finanziari, degli acquisti superiori ai 3.600 euro pagati dai consumatori con moneta elettronica, relativi al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011. A disporlo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 2013/80821 del 2 luglio 2013.

 

Alla vigilia della scadenza, prevista oggi, è arrivato l’ennesimo rinvio (il quarto) per quello che è il debutto dello spesometro a carico degli operatori finanziari, il cui termine originario era il 30 aprile 2012. Intanto resta ancora da definire, dopo l’annullamento della scadenza del 30 aprile 2013, la data dell’invio dello spesometro 2012 da parte degli esercenti (come pure quello degli operatori finanziari), anche se pare molto probabile l’unificazione del termine al 12 novembre.

 

Ciò si intuisce dalle motivazioni del provvedimento di ieri, ove si spiega che la proroga dell’adempimento per gli operatori finanziari è stata disposta anche al fine di allineare il termine per l’invio delle altre comunicazioni interessate dalle attività per la semplificazione degli adempimenti.

 

Il rinvio interessa gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 del dpr n. 605/73. Nella circolare n. 24 del 31 maggio 2011 l’Agenzia delle entrate ha precisato che per l’individuazione di detti operatori si deve fare riferimento ai provvedimenti dell’Agenzia del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005 e che la disposizione non riguarda le carte emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia. Il dl n. 98/2011, modificando la norma originaria, ha infatti posto a carico di questi operatori l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.600 euro, pagate dai consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate.