Nelle aziende che adottano modelli organizzativi di lavoro a turni il giorno di riposo settimanale può non coincidere con la domenica. Questa in sintesi la risposta ad interpello 26/2011 con la quale il Ministero del Lavoro interviene a riconoscere la piena legittimità della fruizione da parte dei lavoratori turnisti del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica.

Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni da cumulare con le ore di riposo giornaliero può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, secondo le modifiche apportate all’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 66/2003 e dall’articolo 41 del Dl 112/2008. Risulta escluso l’obbligo per chi è addetto ad attività di lavoro a turni ogni volta che, cambiando turno o squadra, non può usufruire, tra la fine di un servizio e l’inizio del successivo, dei periodi di riposo (articolo 9, comma 2, lettera a).