La Legge di bilancio 2018 ripropone la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti al 01/01/2018 da parte delle persone fisiche non in regime di impresa, confermando l’aliquota dell’8% (già prevista dalla stabilità 2017) in relazione all’ imposta sostitutiva.
A tal fine, entro il 30/06/2018 è necessario:
– perizia: un professionista rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno
– versamento: sia versata l’imposta sostitutiva, in unica soluzione o la 1° delle 3 rate annuali.
Laddove i soggetti che si avvalgono della “nuova” rivalutazione hanno già effettuato una precedente rivalutazione a seguito di analoghe disposizioni normative, è possibile, alternativamente:
– scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni
– richiedere il rimborso dell’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione.
Nel recente incontro con la stampa specializzata, i funzionari dell’Agenzia hanno ribadito la possibilità di cedere un terreno prima del giuramento della perizia, purché questa sia redatta anteriormente al rogito.