Per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate ci sono due alternative per i contribuenti:
–affrancamento entro il 31/12/2011, conveniente in caso che il plusvalore non superi il 20% del costo di acquisto
–rivalutazione (valida anche per i terreni) entro il 30 giugno 2012, conveniente qualora i plusvalori siano superiori al 20% del costo di acquisto.
Oltre a queste due differenze ce ne sono altre, cominciando dai metodi per rideterminare il costo. Nell’affrancamento si può ipotizzare che verranno utilizzati o il valore del bilancio che in precedenza era stato approvato o il valore da perizia al 31/12/2011, nella rivalutazione è possibile usare soloamente il valore da perizia ma al 01/07/2011.
Altro punto che fa la differenza tra i due metodi è la circostanza. Nell’affrancamento il perimetro dell’operazione deve comprendere per obbligo tutte le partecipazioni detenute, nella rivalutazione, invece, è possibile eseguire la rideterminazione anche solo per una partecipazione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 47/E/2011, sulla base del D.L. 70/2011, ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni sui medesimi beni.
Nel provvedimento si precisa che la facoltà di procedere alla rivalutazione è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.