Ultimi giorni a disposizione per versare la rata della Rottamazione-quater che era in scadenza il 31 maggio ma, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa, i pagamenti effettuati entro lunedì 8 giugno saranno considerati regolari.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che il mancato pagamento, il versamento oltre il termine previsto o il pagamento parziale comportano la decadenza dai benefici della definizione agevolata. In tal caso, le somme già versate saranno considerate soltanto come acconto sul debito residuo.

La scadenza interessa i contribuenti che hanno rispettato i precedenti pagamenti e che devono versare la dodicesima rata della Rottamazione-quater (undicesima per i soggetti residenti o con sede nei territori colpiti dall’alluvione del 2023). Per i contribuenti riammessi alla definizione agevolata in base alla Legge n. 15/2025, invece, si tratta della quarta rata.

Il pagamento può essere effettuato attraverso numerosi canali: banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie abilitate, sportelli bancomat (ATM), servizi online di banche e Poste Italiane, piattaforma pagoPA, sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e App Equiclick. È inoltre possibile pagare direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia, previa prenotazione di un appuntamento.

Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli relativi alla rata in scadenza, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure richiedibili dall’area pubblica allegando un documento di identità.

La Rottamazione-quater riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente di estinguere il debito pagando soltanto il capitale e le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive. Restano escluse le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non legate a violazioni tributarie o contributive, il beneficio consiste nello stralcio degli interessi e dell’aggio, che non devono essere corrisposti.