INDIVIDUAZIONE DELLE DELIBERE APPLICABILI

Il MEF ha fornito chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU/TASI 2016 precisando che:

  • il versamento della seconda rata IMU/TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune entro il 30/04/2016 e pubblicate sul sito internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28/10/2016. In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2015 (unica eccezione è prevista per i Comuni del Friuli Venezia Giulia)

 

  • l’aliquota fissata per singole fattispecie non deve essere, a seguito del cd “blocco dei tributi”, superiore a quella stabilita per l’anno 2015; la sospensione degli aumenti non opera per i Comuni in dissesto

 

  • nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un’aliquota superiore a quella prevista per l’anno 2015 e per altre un’aliquota inferiore, la sospensione dell’efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all’anno precedente

 

  • in virtù del cd. “blocco degli aumenti”, per gli immobili in comodato, laddove sia deliberata un’aliquota IMU più alta, occorre applicare l’aliquota vigente nel 2015; si applicherà, quindi, sia la riduzione del 50% della base imponibile che l’aliquota agevolata vigente nell’anno 2015. Analogo ragionamento deve essere applicato in presenza dei contratti a canone concordato

 

  • la mancata approvazione della delibera per il 2016 inibisce, per l’anno in corso, l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille ancorché deliberata per l’anno precedente; affinché tale maggiorazione possa essere applicabile anche per l’anno 2016, il Comune deve confermarla con un’espressa delibera del consiglio comunale.

 

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