La circolare 16/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che il mancato o il tardivo versamento dell’imposta di bollo virtuale è sanzionato con il 30% dell’importo non versato: inoltre, l’autorizzazione per l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta potrà essere concessa anche ai soggetti che nel corso del periodo d’imposta effettuano versamento per un importo inferiore a 2.582,28 euro.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale di conguaglio relativa all’imposta di bollo è previsto lo strumento del ravvedimento operoso