E’ stato pubblicato sulla G.U del 18 aprile scorso, il testo del decreto sblocca cantieri.
Il nuovo testo interviene sul Codice degli appalti, con la modifica di ben 32 articoli con l’obiettivo di abbreviare i tempi di gara e avviare i lavori, in particolare i piccoli cantieri, in minor tempo, semplificando burocrazia e adempimenti per imprese e stazioni appaltanti.
Riportiamo di seguito, brevemente, le principali novità:
– modifica l’articolo 105 del Codice con l’aumento dal 30% al 50% del tetto massimo per il subappalto; la quota dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara
– cancellato inoltre l’obbligo di indicare una terna di nominativi di subappaltatori con l’offerta
– per i lavori compresi tra i 200 mila e un milione di euro vengono eliminate le procedure negoziate, che invece si utilizzeranno per i piccoli lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici. La misura che sposta il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata da 150 a 200 mila euro è stata stabilita dall’attuale legge di Bilancio
– resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni
– sui criteri di aggiudicazione dell’appalto, per l’offerta economicamente più vantaggiosa viene eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico. Nel decreto è indicato che le stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, procedono all’aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
– sulla dimostrazione dei requisiti tecnico-economici per accedere al mercato degli appalti, viene esteso da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento.
– i Comuni non capoluogo che non dovranno più procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti.
SCARICA QUI IL TESTO DEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”