Anche quest’anno, entro il 30 APRILE 2012 dovrà essere presentata la denuncia dei rifiuti relativi all’anno 2011.

 

L’obbligo è previsto per:

  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

 

  • il consorzio nazionale degli imballaggi;

 

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

 

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti e i fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

 

  • Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso;

 

  • i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

 

 

Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

Inoltre, tutti i gestori dei rifiuti regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti a corrispondere all’Albo il diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile.

 

Il mancato pagamento del diritto  comporta la sospensione d’ufficio dell’iscrizione all’Albo fino al versamento dell’importo dovuto.

L’importo da versare varia secondo la categoria e classe di iscrizione. Il pagamento deve essere corrisposto alla sezione regionale dell’Albo di riferimento per l’azienda e può essere effettuato attraverso bollettino postale o altra forma accettata dalla sezione regionale.

Si ricorda che dal 29 aprile 2006, tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo ed al versamento dei diritti in questione, sono presenti anche le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ovvero i propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30 Kg o 30 litri al giorno verso gli impianti finali di destinazione autorizzati (ad esempio, gli edili che trasportano i materiali di risulta da attività di costruzione e demolizione).

Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda sorpresa a trasportare rifiuti senza la prescritta iscrizione all’Albo gestori ambientali.

 

Per quanto riguarda il Sistri, attualmente la normativa prevede che entro il 30/04/12 le aziende soggette al SISTRI procedano al pagamento del relativo contributo.

Mentre si scrive però, è in atto un’importante iniziativa per l’esonero del pagamento in questione.

E’ stata accolta in Conferenza delle Regioni e successivamente presentata in sede di conferenza Stato-Regioni l’istanza che prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi SISTRI per il 2012.

Ora si attende il pronunciamento della conferenza Stato- Regioni (verosimilmente positivo), nonché la decisione finale del Governo.

DI CONSEGUENZA, RISULTA POSSIBILE CHE PER QUEST’ANNO IL CONTRIBUTO SISTRI NON DOVRÀ ESSERE VERSATO.

 

A titolo informativo, si riportano comunque di seguito,gli importi da versare, secondo la categoria di iscrizione di alcune tipologie di PRODUTTORI DI RIFIUTI:

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI

ADDETTI PER UNITA’ LOCALE

QUANTITATIVI ANNUI

CONTRIBUTO

Da a 5 Fino a 200kg € 50
Da a 5 Oltre 200 e fino a 400kg € 60
Da 6 a 10 Fino a 400kg € 60

 

 

PRODUTTORI/DETENTORI

ADDETTI per unità locale CONTRIBUTOPERICOLOSI CONTRIBUTONON PERICOLOSI
10 Euro 120 Euro 60 [*]
da 11 a 50 Euro 180 Euro 90
da 51 a 250 Euro 300 Euro 150
da 251 a 500 Euro 500 Euro 250
500 Euro 800 Euro 400
[*] l produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al Sistri.

 

Si ricorda, inoltre, quanto segue:

1)    Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2)    Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

 

Dal sito del SISTRI (www.sistri.it) si ricavano le modalità di pagamento del contributo.