L’Agenzia delle Entrate, per mezzo del proprio organo editoriale, FiscoOggi, fa sapere che è possibile detrarre l’Iva assolta sull’acquisto del carburante usato per i mezzi impiegati per lavoro, esclusivamente nel caso in cui le schede carburanti siano state sottoscritte dall’esercente dell’impianto di distribuzione. In caso contrario, la scheda, ai fini dello sgravio, è nulla.
E’ quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione, accogliendo i rilievi dell’Amministrazione finanziaria che aveva contestato ad una società l’indebita detrazione d’imposta per il carburante utilizzato nell’esercizio d’impresa, proprio perché le schede erano prive della sottoscrizione dell’esercente dell’impianto di distribuzione, nonché di quella relativa ai costi per servizi di noli e facchinaggio prestati da società terze.
Ricordiamo che il Fisco consente a imprese e lavoratori autonomi la possibilità di detrarre dal reddito imponibile le spese per il carburante in misura pari al 100 per cento, solo nel caso in cui i mezzi siano usati come beni strumentali per l’attività di impresa (come nel caso degli autocarri).