Nei dlgs di semplificazione approvati dal Consiglio dei Ministri venerdì 20 giugno, sono contenute, oltre ad alcuni cavalli di battaglia di governo come il 730 precompilato, anche alcune norme che riguardano la disciplina comunitaria e le aziende che lavorano sui mercati stranieri. Di seguito, indichiamo le principali novità in materia di fiscalità internazionale.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – Il contribuente potrà effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA. Ad oggi, come specifica Palazzo Chigi, le norme che regolano le partite Iva prevedevano che fosse l’Agenzia delle entrate ad emettere un provvedimento di assenso o rifiuto all’autorizzazione ad effettuare tali operazioni. Le Entrate, inoltre, avevano fino a 30 giorni di tempo per deliberare e, di conseguenza, le attività del contribuente restavano bloccate fino all’emissione dell’eventuale provvedimento positivo.
SOCIETA’ CON SEDE IN ALTRI PAESI – Le società o gli enti la cui sede legale o amministrativa risieda fuori dai confini dello Stato, non saranno più sottoposte all’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione all’interno del territorio statale e neppure le generalità e l’indirizzo del rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
COMUNICAZIONI CON PAESI BLACK LIST – Diventa obbligatorio fornire dati relativi ai rapporti con i Paesi black liste solo nel caso in cui vi siano prestazioni di beni o servizi di importo superiore ai 10mila euro. Tali comunicazioni, in ogni caso, avranno cadenza annuale. Ad oggi, i soggetti passivi Iva avevano l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni di miporto superiore ai 500 euro.
PREMI INCASSATI DAGLI OPERATORI ESTERI – Attualmente, gli operatori esteri che operano in Italia, ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni, devono presentare ogni mese, alle Entrate, la denuncia dei premi incassati il mese prima. Il dlgs stabilisce che tale denuncia sia presentata annualmente.