Le aziende che hanno beneficiato dello sgravio del 25% sui premi di produttività aziendale, hanno, di fatto, recuperato il contributo Ivs dello 0,50% (ex art. 3 L. 297/1982), che di conseguenza non deve più essere decurtato ai fini del calcolo del Tfr. Ne discende che il contributo dello 0,50%, in quanto restituito, torna a assumere la natura di Tfr e come tale deve essere versato al Fondo di tesoreria Inps (solo per i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare dipendenti da imprese con oltre 50 dipendenti).
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