Sul sito del SISTRI è stata pubblicato un elenco di 25 F.A.Q. (Frequently Asked Questions) sugli aspetti normativi ed operativi del nuovo sistema.

 

Pur non avendo le FAQ la validità giuridica di una disposizione amministrativa, esse dimostrano chiaramente quale sia il parere del Ministero dell’Ambiente su ogni singola questione. Tali pareri, quindi, potranno costituire la base per l’adozione di un provvedimento formale, quale una circolare esplicativa o anche un decreto attuativo della norma di legge da parte del Ministero dell’Ambiente.

 

Tra le 25 risposte contenute nelle FAQ, si segnala che:

 

a) durante il periodo di moratoria del nuovo regime sanzionatorio (10 mesi), la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario di trasporto;

 

b) i rifiuti non pericolosi sono fuori dal sistema SISTRI. Ne consegue che le imprese di trasporto che movimentano rifiuti speciali non pericolosi (quali ad es. la carta da macero, il vetro rotto, alcuni rottami ferrosi) e che sono iscritte all’Albo gestori in categoria 4, non sono più soggette ad utilizzare il nuovo sistema e i dispositivi elettronici da esso previsti;

 

c) le attività di trasporto attualmente soggette al SISTRI sono solo quelle del trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;

 

d) anche gli operatori del trasporto intermodale sono soggetti al nuovo sistema e le altre fattispecie del trasporto navale sono comunque ricomprese nella nozione di trasporto a titolo professionale obbligato al SISTRI;

 

e) il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia è obbligato a seguire le procedure e gli adempimenti del SISTRI.