Con la firma dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti del Dm 126 del 24 aprile 2014 è stata confermata l’esenzione dell’adesione al SISTRI per imprese produttrici di rifiuti che abbiano meno di dieci dipendenti.

 

Il decreto, dunque, definisce il campo di applicazione del SISTRI, esplicitando che riguarda solo imprese ed enti produttori con più di 10 dipendenti. Si evidenzia che restano obbligate ad aderire alcune tipologie di imprese agricole a prescindere dal numero di dipendenti.

 

Le imprese obbligate ad aderire al SISTRI sono:

• […] “gli Enti e le imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di dieci dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile, che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito circuiti organizzati di raccolta;

• gli Enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio e i rifiuti derivanti da attività sanitarie);

• gli Enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

• Enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania;

• gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendente dal numero di dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.”

 

Per le imprese non più tenute ad aderire al Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti restano comunque fermi gli obblighi di tenuta dei registri e del formulario rifiuti: obblighi cartacei per l’annotazione di produzione e smaltimento rifiuti e per accompagnare il trasporto degli stessi.

 

Con l’occasione si segnala che rimangono comunque invariati gli obblighi SISTRI riguardanti i gestori professionali di rifiuti pericolosi (attività di recupero, smaltimento e trasporto).