Fino al 31 dicembre 2013 si potrà dimostrare la cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, la dotazione adeguata di attrezzature tecniche e l’ organico medio annuo adeguato facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.

Allo stesso modo si potrà dimostrare la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, prendendo come riferimento il periodo di attività relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o considerando i migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sempre entro il 31 dicembre 2013, per dimostrare i lavori realizzati in ciascuna categoria, ma anche dell’esecuzione di un singolo lavoro o di due o tre lavori in ogni singola categoria, saranno considerati i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.

Quando scadranno i  termini previsti dalla proroga, le imprese che sono intenzionate al conseguimento della qualificazione per la realizzazione di lavori pubblici dovranno fare riferimento ai tre anni precedenti.

È stata, inoltre, spostata alla data del 31 dicembre 2011 la verifica delle attestazioni Soa rilasciate dal primo marzo 2010 fino all’entrata in vigore del Codice Appalti. Per questo periodo, il decreto sospende le sanzioni previste per inerzia, irregolarità, illegittimità, o illegalità commesse dalle Soa.

Per conoscere l’evoluzione del sistema di qualificazione Soa si dovrà quindi attendere la fase della conversione in legge del decreto sviluppo.