L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le società che sono state costituite nel 2010 o nel 2011 restano escluse dall’ambito applicativo della norma sulle perdite sistematiche, introdotta dalla manovra di Ferragosto, per il primo periodo di applicazione in quanto, nel 2012, non hanno ancora 3 anni di vita. Per applicare la nuova fattispecie è sempre necessario un «periodo di osservazione» di 3 anni. Ovviamente, nei confronti di questi soggetti continuano ad applicarsi le ordinarie regole delle società di comodo, per cui per le società neocostituite continua a valere la causa di esclusione relativa al primo periodo d’imposta.

 

Per il periodo d’imposta successivo al primo, si dovrà superare il test di operatività sui ricavi, salva la presenza di altre specifiche cause di esclusione ovvero di disapplicazione automatica o mediante interpello.