Il contratto di trasporto non è un contratto di appalto e, pertanto, non può applicarsi lo speciale regime che vincoli appaltatori e subappaltatori per 2 anni relativamente alle spettanze retributive e contributive dei lavoratori dipendenti. Quando, invece, il trasporto è parte di un appalto di servizi non può più escludersi la solidarietà. Il chiarimento è stato introdotto  dalla circolare ministeriale n° 17.

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