E’ stato soppresso l’obbligo di apporre il bollo sui ricorsi tributari, con decorrenza dal 7.07.2011, poiché assoggettati al contributo unificato.
Questo contributo è dovuto, al posto del bollo, non per la singola lite ma per ogni grado della medesima.
Diventa così più chiaro che per i ricorsi notificati fino al 6.07.2011 è dovuta l’imposta di bollo sia sul ricorso sia sugli atti processuali successivi fino alla richiesta di copia della sentenza a uso notifica (anche se successivi e/o depositati dopo il 7.07.2011); per i ricorsi di primo grado o di appello, invece, notificati dal 7.07.2011 si applica il contributo unificato.
In presenza di ricorso presentato prima del 7.07.2011 doveva applicarsi l’imposta di bollo; tale imposta si applica anche all’istanza di sospensiva anche se successiva alla predetta data; viceversa, per i ricorsi per i quali, dal 7.07.2011, è stato corrisposto il contributo unificato, l’istanza di sospensione non è gravata da alcun onere.
In tema di autentica della firma del contribuente che rilascia la procura al difensore, non è dovuto nessun tributo se il ricorso è stato assoggettato a contributo unificato; lo stessi dicasi per tutte le successive istanze, quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di discussione in pubblica udienza, il sollecito dell’udienza.
Fonte: Il sole 24 ore