Le spese di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione solo se effettuate sulle parti comuni di un edificio residenziale.
Per parti comuni si intendono quello previste dall’articolo 1117 del codice civile:
a) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune (il suolo su cui sorge lo stabile, le fondazioni e i muri maestri);
b) le aree destinate a parcheggio, nonché i locali per i servizi in comune (la portineria, incluso l’alloggio del portiere, e la lavanderia);
c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune (gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari).
La detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale.
A titolo di esempio possono essere interventi di manutenzione ordinaria:
– le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
– quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
– la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
– il rifacimento di intonaci interni;
-l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
-la verniciatura delle porte dei garage.