Le spese di  manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione solo se effettuate sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Per parti comuni si intendono quello previste dall’articolo 1117 del codice civile:

a) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune (il suolo su cui sorge lo stabile, le fondazioni e i muri maestri);

b) le aree destinate a parcheggio, nonché i locali per i servizi in comune (la portineria, incluso l’alloggio del portiere, e la lavanderia);

c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune (gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari).

La detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale.

 

A titolo di esempio possono essere interventi di manutenzione ordinaria:

– le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;

– quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

– la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;

– il rifacimento di intonaci interni;

-l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;

-la verniciatura delle porte dei garage.