In questo ultimo periodo dell’anno, non sono pochi gli amministratori delle società a responsabilità limitata (SRL) che devono, purtroppo, leggere con attenzione i propri statuti.

Il “codice della crisi d’impresa” entrato in vigore il 16 marzo scorso, infatti, ha modificato l’art. 2477 del codice civile che disciplina la revisione e il controllo delle SRL.

In particolare, al superamento di alcuni limiti dimensionali (identificati nell’ammontare dell’attivo, dei ricavi, e del numero dei dipendenti), si determina l’obbligo della nomina del revisore/organo di controllo.

Prima di procedere con l’eventuale nomina è necessario però dare lettura al proprio statuto e se necessario adeguarlo con le nuove disposizioni di legge.

Si tiene a precisare che se la SRL è stata costituita dopo il 16 marzo scorso, il notaio avrà già tenuto in considerazione il rispetto della nuova disposizione.

Se, invece, la società era già costituita, appare opportuno adeguarlo entro la data del 16 dicembre 2019.

Nel corso del 2019 sono intervenuti due interventi legislativi, tra loro in parte contrastanti, che hanno modificato i limiti dimensionali al cui superamento scatta l’obbligo della nomina.

Attualmente le SRL interessate da tale obbligo sono quelle che si trovano in una delle seguenti situazioni:

 – la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;

 – la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

 – è stato superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti previsti:

  • Attivo patrimoniale € 4.000.000
  • Ricavi vendite/prestazioni € 4.000.000
  • Dipendenti occupati in media nell’esercizio 20.

Se, invece, per tre esercizi consecutivi non verrà superato alcun dei predetti limiti, l’obbligo di nomina verrà a decadere.

La SRL, interessata dalla portata della recente norma, potrebbe valutare l’opportunità di trasformarsi ad esempio in società di persone entro la data del 16 dicembre al fine di evitare tale incombenza.

Da ultimo, la normativa non prevede sanzioni particolari in caso di mancata designazione. È bene ricordare, però, quanto stabilito dall’art. 2477 del Codice Civile che “il tribunale provvede su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” appunto alla nomina in caso di inerzia da parte dell’assemblea.