1)    IRAP: Esonero per le piccole imprese

Dopo le recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno previsto l’esclusione dall’IRAP per le piccole imprese (senza dipendenti con una dotazione minima di beni strumentali), sono senza dubbio maturi i tempi per prevedere una norma di legge che ne sancisca espressamente l’esclusione.

 

2)    Riprendere il cammino della semplificazione in primo luogo con l’ abolizione dello scontrino e della ricevuta fiscale per le imprese soggette agli studi di settore

 

A oltre dieci anni dall’entrata in vigore degli studi di settore in considerazione sia del loro affinamento, che della loro estensione alla totalità delle piccole imprese, è opportuno esonerare gli imprenditori dall’emissione della ricevuta o dallo scontrino fiscale. Si attuerebbe così la promessa contenuta nel protocollo di intesa dell’ottobre del 1996 tra l’allora Ministro Visco e i rappresentanti delle categorie economiche.

Gli ultimi interventi del Governo in chiave anti-evasione hanno prodotto una moltiplicazione degli elenchi che le imprese devono o dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate:

–          gli elenchi Intrastat che vengono presentati con cadenza trimestrale o mensile essendo stata abolita la possibilità di presentarli annualmente per le imprese che realizzavano cessioni intracomunitarie inferiori a 40.000 euro

–          elenchi relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata

–          comunicazione annuale delle operazioni di importo superiore a 3.000 euro se con fattura, o a 3.600 euro se verso privati.

Pur condividendo l’azione di contrasto al sommerso economico, è opportuno che vengano ridotte al minimo, ove possibile, le incombenze per le imprese, specie per ciò che concerne la nuova comunicazione prescritta per le operazioni di importo superiore a 3.600 euro.

 

3)    Ridurre la misura degli acconti

Ogni anno tra giugno e novembre gli imprenditori si trovano ad anticipare il 99% delle loro imposte allo Stato (IRPEF, IRES, IRAP). Si tratta di uscite finanziarie che sono rilevanti e a cui possono sottrarsi solo autoriducendo l’acconto sulla base di previsioni che se sbagliate sono suscettibili di essere sanzionate.

La riduzione della misura degli acconti libererebbe risorse che potrebbero essere altrimenti investite.

 

4)   Adeguare i limiti stabiliti dalla normativa fiscale per la deduzione di oneri, detrazioni costi

La normativa fiscale prevede determinate soglie che limitano la deducibilità non solo di determinati oneri o detrazioni, ma anche di particolari costi dal reddito di impresa. Molte di queste soglia superano il decennio di vita e il loro importo non è più adeguato alla realtà. Ad esempio, per quello che riguarda le imprese risale al 1997 il limite di deducibilità delle auto aziendali fissato a 18.075 euro, mentre addirittura al 1988 il limite di 516,46 euro che consente di dedurre integralmente nell’esercizio dell’acquisto i beni strumentali.

E’ quindi auspicabile un intervento per altro annunciato nel futuro decreto sviluppo che dovrebbe riguardare l’elevazione della soglia dei 516,46 euro e una razionalizzazione dei criteri di deducibilità delle auto aziendali.

 

5)   Razionalizzare gli adempimenti dichiarativi

Nel modello Unico i medesimi dati contabili vengono richiesti più volte, sebbene diversamente riclassificati; accade così che una impresa in contabilità semplificata debba esporre almeno tre volte i dati contabilità:

–          una prima volta nel quadro G al fine della determinazione del reddito di impresa ai fini IRPEF;

–          una seconda volta nel quadro IQ al fine della determinazione dell’imponibile ai fini IRAP;

–          una terza volta nel quadro F del modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore.