La Cassazione, con la recentissima ordinanza 4582/2011, conferma l’orientamento che la stessa Corte aveva espresso nella recente pronuncia 3923/2011 sulla necessità non solo di far svolgere il contraddittorio, perché l’accertamento sia valido, ma anche di esprimere la confutazione degli argomenti del contribuente contro i risultati dell’accertamento parametrico.