Ieri il Senato ha approvato definitivamente il decreto cessioni. In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Vi riportiamo in estrema sintesi i punti più salienti del provvedimento.
SUPERBONUS VILLETTE FINO AL 30 SETTEMBRE
Il Superbonus sulle unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, cosiddette villette, è prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 risulti realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
SUPERBONUS, DETRAZIONE IN 10 ANNI
Per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 anni. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
CESSIONE DEL CREDITO ED EDILIZIA LIBERA
È possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito nell’ambito degli interventi di edilizia libera, agevolati con i bonus edilizi diversi dal Superbonus, per i quali al 16 febbraio 2023 sono stati effettuati pagamenti o stipulati accordi vincolanti tra le parti per la fornitura di beni da installare. Se non sono stati effettuati acquisti, documentabili da bonifici, o non sono stati stipulati ancora accordi vincolanti, la data può essere attestata dalle autocertificazioni del venditore e dell’acquirente.
CESSIONE DEL CREDITO, VARIANTI E INTEGRAZIONI CILAS
Se dopo il 16 febbraio 2023 si presenta un progetto in variante rispetto alla CILAS o al titolo abilitativo (presentata o richiesta prima del 16 febbraio 2023), si può continuare ad optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
CESSIONE DEL CREDITO, REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30 NOVEMBRE
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito può avvenire dopo il 31 marzo 2023, ed entro il 30 novembre 2023, avvalendosi della remissione in bonis con una sanzione di 250 euro, anche se l’accordo di cessione del credito con la banca non è stato ancora concluso. Questa possibilità è riservata alle cessioni nei confronti di banche, intermediari finanziari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.
CREDITI SUPERBONUS ED EMISSIONE DI BTP
Banche, imprese appartenenti a un gruppo bancario, intermediari finanziari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia, che hanno acquistato crediti Superbonus relativi a spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e hanno esaurito la capienza fiscale, possono “rivendere” fino al 10% dei crediti acquistati effettuando emissioni ordinarie di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028.
Mestre 6 aprile 2023