L’apprendistato è legittimo anche se non c’è contratto scritto, ma dev’esserci la comunicazione al centro per l’impiego Co.

Se mancano entrambe le cose allora si tratta di lavoro nero e diventa impossibile regolarizzare il rapporto come contratto di apprendistato. Lo ha precisato l’Inail con la nota protocollo 434/2012.

Il nuovo regime sanzionatorio del T.u. ci dà 2 ipotesi: la prima è l’inadempimento formativo (formazione che spetta al datore dare all’apprendista), la seconda è l’inosservanza dei principi (per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato).

 

L’inadempimento formativo

Con questa violazione, nel caso in cui la mancata formazione sia recuperabile il T.u. attribuisce al solo personale ispettivo del ministero del lavoro la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione dando al datore un giusto tempo per rimediare e adempire alla legge. In tal caso gli ispettori dell’Inail dovranno fare segnalazione alla direzione provinciale del lavoro competente.

 

Inosservanza dei principi

Nuove sanzioni sono previste per questa mancanza dal T.u. ed è anche stato esteso il potere di contestazione delle sanzioni a tutti gli organi di vigilanza, compresi gli ispettori.

L’obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato non può ritenersi compiuto con la sola consegna della copia di comunicazione di assunzione al Co (centro per l’impiego), ma è d’obbligo che al lavoratore sia  stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro.

La sanzione scatta anche se nel caso in cui la formalizzazione scritta del contratto risulti successiva all’effettiva instaurazione del rapporto, ovvero diversa o incompleta relativamente ai contenuti previsti e obbligatori dal Ccnl applicabile al rapporto di apprendistato oggetto della verifica.