Con il decreto sblocca debiti viene introdotta una particolare disciplina transitoria per l’avvio della Tares nel 2013, in deroga a quanto disposto dall’art. 14, DL n. 201/2011. Il Comune può stabilire in autonomia il calendario dei pagamenti e il numero di rate di versamento, con l’unico vincolo di pubblicare la scadenza della prima rata (anche sul relativo sito Internet) almeno 30 giorni prima.
La maggiorazione di 0,30 € per metro quadrato, prevista a copertura dei costi per servizi indivisibili dei Comuni, è versata in un’unica soluzione insieme all’ultima rata con il modello F24, o con l’apposito bollettino di conto corrente postale, o anche mediante altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari (quest’ultima modalità è stata prevista in sede di conversione del Decreto in esame).
I Comuni, diversamente da quanto previsto dal DL n. 201/2011, non potranno aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq e il gettito della maggiorazione sarà destinato allo Stato. In sede di conversione in legge del D.L. n. 35/2013, è stato esteso l’ambito applicativo delle suddette disposizioni anche nel caso in cui il Comune preveda l’applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo.
Inoltre, prima del D.L. n. 35/2013, si ritenevano escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva. Con il decreto sblocca debiti è, invece, stato riscritto il comma 4 dell’art. 14 del D.l. 201/2011 e le aree escluse da TARES sono ora rappresentate dalle:
• aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni);
• aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
Rimangono invece soggette all’imposta le aree scoperte operative.