La Tari non dovrà essere pagata in relazione ai terreni ove sono prodotti rifiuti speciali
La Tari (la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce la Tares e che, assieme alla Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, forma la Iuc) non dovrà essere pagata in relazione ai terreni ove sono prodotti rifiuti speciali. La risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 del Dipartimento delle Finanze ha specificato che nel determinare la superficie assoggettabile alla tassa, non si deve tenere conto della aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali: devono, infatti, provvedere al loro smaltimento i produttori, pagando di tasca propria. Ovviamente, l’esenzione dalla tassa è prevista laddove lo smaltimento sia stato effettuato in conformità con la normativa vigente.
L’individuazione delle aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali e di tutte quelle aree assimilabili all’esenzione è affidata ai Comuni, che dovranno redigere appositi regolamenti. Va detto che, in tal caso, i margini di discrezionalità delle amministrazioni sono piuttosto esigui: i magazzini intermedi di produzione, nonché quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti sono assimilati, al di là delle disposizioni contenute dei regolamenti già esistenti.