Le vigenti regole sulla territorialità ai fini Iva individuano, quale principio generale, la tassazione nel luogo ove è stabilito il committente se lo stesso riceve il servizio nell’espletamento della sua attività di impresa, arte o professione.
Viceversa, si applica l’Iva italiana se il committente acquisisce il servizio non in qualità di soggetto passivo “che agisce in quanto tale”. Il regolamento n. 282/2011, in vigore dal 1.07.2011, chiarisce i contenuti della direttiva Iva, emanata per evitare che gli Stati membri possano giungere a interpretazioni diverse delle varie norme. In particolare, gli articoli 17-19 trattano il tema dello “status” del destinatario, nel caso in cui lo stesso sia stabilito nella Comunità e nel caso in cui il committente sia stabilito al di fuori della Comunità
In sintesi:
• se il committente è soggetto passivo comunitario, per il prestatore italiano è rilevante acquisire il numero di partita Iva del cliente disponibile nel sistema di controllo Vies comunitario;
• qualora il committente sia un soggetto passivo non comunitario, altri sono gli elementi da verificare, ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 18 del regolamento.